Art. 2.
(Comitato per la promozione e il coordinamento delle iniziative).

      1. Per la promozione e il coordinamento delle iniziative di cui all'articolo 1 è istituito un apposito comitato.
      2. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati la

 

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composizione, i compiti e i criteri di operatività del comitato di cui al comma 1.
      3. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non spetta alcun compenso per l'attività svolta nell'ambito del medesimo.